Articolo 2749 del Codice civile

Art. 2749.

(Estensione del privilegio).

Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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