Articolo 745 del Codice civile
Art. 745.
(Frutti e interessi).
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.
(Frutti e interessi).
I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si e' aperta la successione.