Articolo 2016 del Codice civile
Art. 2016.
(Procedura d'ammortamento).
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore puo' farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e' pagabile.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e' ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
(Procedura d'ammortamento).
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore puo' farne denunzia al debitore e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo e' pagabile.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titolo in bianco, quelli sufficienti a identificarlo.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del possessore, pronunzia con decreto l'ammortamento e autorizza il pagamento del titolo dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' nel frattempo non sia fatta opposizione dal detentore. Se alla data della pubblicazione il titolo non e' ancora scaduto, il termine per il pagamento decorre dalla data della scadenza.
Il decreto deve essere notificato al debitore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno a cura del ricorrente.
Nonostante la denunzia, il pagamento fatto al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-05-23, n. 202410471Provvedimento:Leggi di più...- art. 2043 c.c.·
- art. 34 c.p.a.·
- commissario ad acta·
- danno non patrimoniale·
- danno patrimoniale·
- esecuzione della sentenza amministrativa·
- illegittimità della decurtazione dei punteggi nel concorso·
- mancata assunzione nei ruoli della dirigenza scolastica·
- perdita di chance·
- quantificazione del danno·
- responsabilità extracontrattuale·
- risarcimento del danno
3. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-05-22, n. 202410274Provvedimento:Leggi di più...- annullamento graduatoria·
- art. 1227 c.c.·
- art. 2043 c.c.·
- art. 30 c.p.a.·
- causalità giuridica·
- compensazione delle spese di lite·
- danno ingiusto·
- elemento soggettivo della responsabilità·
- graduatoria concorsuale·
- interesse legittimo·
- ottemperanza delle sentenze·
- prova preselettiva·
- responsabilità della pubblica amministrazione·
- ricostruzione della carriera·
- risarcimento danni·
- trasformazione graduatoria di merito in graduatoria ad esaurimento
4. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-05-23, n. 202410473Provvedimento:Leggi di più...- art. 30 c.p.a.·
- azione di ottemperanza·
- compensazione delle spese di lite·
- concorso pubblico·
- danno patrimoniale·
- graduatoria concorsuale·
- illegittimità del mancato inserimento in graduatoria·
- responsabilità civile della pubblica amministrazione·
- risarcimento del danno·
- trasformazione in graduatoria ad esaurimento