Articolo 2137 del Codice civile

Art. 2137.

(Responsabilita' dell'imprenditore agricolo).

L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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