Articolo 2137 del Codice civile
Art. 2137.
(Responsabilita' dell'imprenditore agricolo).
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.
(Responsabilita' dell'imprenditore agricolo).
L'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, e' soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge e dalle norme corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.