Articolo 1785 del Codice civile

Art. 1785.

(( (Limiti di responsabilita'). ))((L'albergatore non e' responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.))
Entrata in vigore il 3 luglio 1978

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