Articolo 2657 del Codice civile

Art. 2657.

(Titolo per la trascrizione).

La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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