Articolo 1672 del Codice civile

Art. 1672.

(Impossibilita' di esecuzione dell'opera).

Se il contratto si scioglie perche' l'esecuzione dell'opera e' divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera gia' compiuta, nei limiti in cui e' per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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