Articolo 2405 del Codice civile

Art. 2405.

(( (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee). ))((I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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