Articolo 2540 del Codice civile
Art. 2540.
(( (Assemblee separate).))((L'atto costitutivo delle societa' cooperative puo' prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la societa' cooperativa ha piu' di tremila soci e svolge la propria attivita' in piu' province ovvero se ha piu' di cinquecento soci e si realizzano piu' gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalita' di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validita' della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.))
(( (Assemblee separate).))((L'atto costitutivo delle societa' cooperative puo' prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la societa' cooperativa ha piu' di tremila soci e svolge la propria attivita' in piu' province ovvero se ha piu' di cinquecento soci e si realizzano piu' gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalita' di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validita' della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.))
1. TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2022-04-11, n. 202204235Provvedimento:Leggi di più...- art. 105 disposizioni di attuazione del codice civile·
- art. 2545-terdecies c.c.·
- art. 3 l. 241/1990·
- Cooperativa·
- giurisprudenza in materia di insolvenza·
- insolvenza·
- liquidazione coatta amministrativa·
- motivazione del provvedimento di liquidazione·
- presupposti della liquidazione coatta amministrativa·
- stato di insolvenza·
- violazione di legge e eccesso di potere
3. TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2020-09-10, n. 202001116Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 12 d.lgs. 220/2002·
- art. 2544 c.c.·
- art. 2545 septedecies c.c.·
- decreto cautelare·
- omessa acquisizione del parere della Commissione centrale per le cooperative·
- omessa comunicazione di avvio del procedimento·
- scioglimento di società cooperativa·
- sospensione degli effetti del provvedimento·
- violazione del giusto procedimento·
- violazione dell'art. 21 bis l. 241/90
4. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-05-06, n. 202004765Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 2545 septiesdecies c.c.·
- compensazione delle spese di giudizio·
- comunicazione di avvio del procedimento·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- ispezione straordinaria·
- principio del contraddittorio·
- revisione cooperativa·
- scioglimento di società cooperative·
- sospensione dell'efficacia del provvedimento·
- vigilanza sugli enti cooperativi·
- violazione art. 7 e 10 legge 241/1990