Articolo 269 del Codice civile

Art. 269.

Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.

La paternita' e la maternita' ((...))possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.

La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' ((...))
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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