Articolo 269 del Codice civile

Art. 269.

((Dichiarazione giudiziale di paternita' e maternita'.))((La paternita' e la maternita' naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento e' ammesso.

La prova della paternita' e della maternita' puo' essere data con ogni mezzo.

La maternita' e' dimostrata provando la identita' di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternita' naturale))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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