Articolo 597 del Codice civile
Art. 597.
(Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete).
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.
(Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete).
Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.