Articolo 75 del Codice civile

Art. 75.

(Linee della parentela).

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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