Articolo 1754 del Codice civile

Art. 1754.

(Mediatore).

E' mediatore colui che mette in relazione due o piu' parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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