Articolo 1230 del Codice civile
Art. 1230.
(Novazione oggettiva).
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
(Novazione oggettiva).
L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso.
La volonta' di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.
4. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-10-01, n. 202401765Provvedimento:Leggi di più...- annullamento degli atti amministrativi·
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5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-03-28, n. 202303195Provvedimento:Leggi di più...- art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016·
- Consiglio di Stato·
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- esclusione da gara pubblica·
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- rateizzazione dei debiti tributari·
- regolarità fiscale·
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