Articolo 293 del Codice civile

Art. 293.

Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.

I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
Entrata in vigore il 17 maggio 1983
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