Articolo 293 del Codice civile
Art. 293.
Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))
Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio.
I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184))