Articolo 293 del Codice civile
Art. 293.
Divieto d'adozione di figli ((...))
I figli ((...))non possono essere adottati dai loro genitori.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
Divieto d'adozione di figli ((...))
I figli ((...))non possono essere adottati dai loro genitori.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.