Articolo 293 del Codice civile

Art. 293.

Divieto d'adozione di figli ((...))

I figli ((...))non possono essere adottati dai loro genitori.

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.

COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184.
Entrata in vigore il 8 gennaio 2014
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