Articolo 1816 del Codice civile
Art. 1816.
(Termine per la restituzione fissato dalle parti).
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
(Termine per la restituzione fissato dalle parti).
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.