Articolo 1816 del Codice civile

Art. 1816.

(Termine per la restituzione fissato dalle parti).

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo e' a titolo gratuito, a favore del mutuatario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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