Articolo 1198 del Codice civile

Art. 1198.

(Cessione di un credito in luogo dell'adempimento).

Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volonta' delle parti.

E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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