Articolo 2595 del Codice civile
Art. 2595.
(Limiti legali della concorrenza).
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.
(Limiti legali della concorrenza).
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative.
1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-03-26, n. 202102045Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 101 TFUE·
- art. 241/1990·
- art. 2595 cod. civ.·
- art. 8-quinquies d.lgs 502/1992·
- circolari commissariali·
- clausola di salvaguardia·
- commissario ad acta·
- diritto amministrativo·
- eccesso di potere·
- legittimità dei provvedimenti commissariali·
- limiti di spesa·
- partecipazione degli interessati al procedimento·
- piano di rientro dal deficit·
- principio di irretroattività·
- programmazione sanitaria·
- risarcimento danni·
- sospensione dell'accreditamento istituzionale·
- spesa sanitaria·
- tutela dell'affidamento·
- violazione del giusto procedimento
2. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2021-03-26, n. 202102046Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- art. 101 TFUE·
- art. 24 e 113 Cost.·
- art. 2595 cod. civ.·
- circolari commissariali·
- clausola di salvaguardia·
- commissario ad acta·
- concorrenza e libera scelta del contraente·
- contenimento della spesa pubblica·
- decreto commissariale·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- legittimità atti amministrativi·
- piano di rientro dal deficit·
- procedimento amministrativo·
- programmazione sanitaria·
- risarcimento danni·
- sindacato di legittimità·
- tetti di spesa settore sanitario·
- tutela della salute·
- violazione art. 8-quinquies D.lgs. 502/1992·
- violazione principi di irretroattività e affidamento