Articolo 1493 del Codice civile

Art. 1493.

(Effetti della risoluzione del contratto).

In caso di risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare al compratore le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.

Il compratore deve restituire la cosa, se questa non e' perita in conseguenza dei vizi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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