Articolo 927 del Codice civile

Art. 927.

(Cose ritrovate).

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podesta' del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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