Articolo 2336 del Codice civile

Art. 2336.

(( (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo). ))((Eseguito quanto e' prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo, che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

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