Articolo 743 del Codice civile

Art. 743.

(Societa' contratta con l'erede).

Non e' dovuta collazione di cio' che si e' conseguito per effetto di societa' contratta senza frode tra il defunto e alcuno dei suoi eredi, se le condizioni sono state regolate con atto di data certa.
Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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