Articolo 2318 del Codice civile

Art. 2318.

(Soci accomandatari).

I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della societa' in nome collettivo.

L'amministrazione della societa' puo' essere conferita soltanto a soci accomandatari.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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