Articolo 2493 del Codice civile

Art. 2493.

(( (Approvazione tacita del bilancio).))((Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.))
Entrata in vigore il 10 dicembre 2003

Sentenze6


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2022, n. 13143
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    • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2017-11-21, n. 201705386
      Provvedimento:
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      • aiuti di stato·
      • annullamento di provvedimenti amministrativi·
      • art. 2484 e ss. codice civile·
      • autorizzazioni amministrative·
      • concessione di autorizzazioni·
      • contingentamento delle autorizzazioni·
      • diritti soggettivi·
      • dismissione di beni pubblici·
      • evidenza pubblica·
      • giudizio amministrativo·
      • giurisdizione amministrativa·
      • giurisdizione ordinaria·
      • inammissibilità del ricorso·
      • liberalizzazione del trasporto pubblico·
      • liquidazione di società·
      • liquidazione di società partecipate da enti pubblici·
      • motivi aggiunti·
      • normativa comunitaria sugli appalti pubblici·
      • principio dell'investitore privato·
      • principio di leale competizione·
      • principio di non discriminazione·
      • principio di proporzionalità·
      • principio di sussidiarietà·
      • procedura di gara pubblica·
      • rilascio di licenze·
      • ripartizione della giurisdizione·
      • risarcimento del danno·
      • sospensione delle attività di trasporto·
      • sostituzione di autorizzazioni con licenze·
      • tardività del ricorso·
      • trasferimento di beni aziendali·
      • valutazione degli aiuti di stato·
      • violazione art. 112 c.p.c.·
      • violazione art. 133 c.p.a.·
      • violazione art. 192 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267·
      • violazione art. 3 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440·
      • violazione art. 41 c.p.a.·
      • violazione art. 7 c.p.a.
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