Articolo 2553 del Codice civile

Art. 2553.

(Divisione degli utili e delle perdite).

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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