Articolo 1638 del Codice civile
Art. 1638.
(Espropriazione per pubblico interesse).
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
(Espropriazione per pubblico interesse).
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennita' a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-26, n. 202304202Provvedimento:Leggi di più...- art. 42 bis del d.P.R. n. 327/01·
- cessazione della materia del contendere·
- commissario delegato·
- compensazione delle spese di lite·
- decreto di esproprio·
- espropriazione di terreni·
- legittimazione attiva e passiva·
- occupazione illegittima·
- quantificazione del danno·
- risarcimento danni·
- risarcimento per equivalente·
- tutela in forma specifica
3. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-08-31, n. 202308096Provvedimento:Leggi di più...- coefficiente VAM·
- contratto agrario·
- danno morale·
- differenza tra proprietà e affitto·
- espropriazione·
- giudicato panprocessuale·
- indennità di espropriazione·
- risarcimento del danno·
- spese di lite·
- tempus regit actum·
- tutela del diritto di proprietà·
- valutazione del terreno agricolo
5. TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-05-10, n. 202200353Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 DPR 327/2001·
- art. 41 e 97 Costituzione·
- difetto di legittimazione·
- diritti personali di godimento·
- diritti reali·
- espropriazione per pubblica utilità·
- intervento ad adiuvandum·
- legittimazione attiva·
- occupazione temporanea d'urgenza·
- principio di partecipazione procedimentale