Articolo 188 del Codice civile
Art. 188.
(Esecuzione sui frutti).
L'esecuzione sui frutti dei beni dotali non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
(Esecuzione sui frutti).
L'esecuzione sui frutti dei beni dotali non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti dal marito per scopi estranei ai bisogni della famiglia.