Articolo 2286 del Codice civile
Art. 2286.
(Esclusione).
L'esclusione di un socio puo' avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonche' per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella societa' la propria opera o il godimento di una cosa puo' altresi' essere escluso per la sopravvenuta inidoneita' a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti puo' essere escluso il socio che si e' obbligato con il conferimento a trasferire la proprieta' di una cosa, se questa e' perita prima che la proprieta' sia acquistata alla societa'.
(Esclusione).
L'esclusione di un socio puo' avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, nonche' per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
Il socio che ha conferito nella societa' la propria opera o il godimento di una cosa puo' altresi' essere escluso per la sopravvenuta inidoneita' a svolgere l'opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori.
Parimenti puo' essere escluso il socio che si e' obbligato con il conferimento a trasferire la proprieta' di una cosa, se questa e' perita prima che la proprieta' sia acquistata alla societa'.
3. TAR Lecce, sez. III, sentenza 2019-07-08, n. 201901191Provvedimento:Leggi di più...- accesso agli atti amministrativi·
- affidabilità del richiedente·
- art. 88 T.U.L.P.S.·
- cessione quote societarie·
- compensazione delle spese processuali·
- diniego di autorizzazione·
- discrezionalità amministrativa·
- giudizio prognostico·
- interposizione·
- licenza di pubblica sicurezza·
- prevenzione della criminalità·
- rigetto licenza·
- tutela dell'ordine e sicurezza pubblica