Articolo 1308 del Codice civile

Art. 1308.

(Costituzione in mora).

La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell'art. 1310.

La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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