Articolo 645 del Codice civile

Art. 645.

(Condizione sospensiva potestativa senza termine).

Se la condizione apposta all'istituzione di erede o al legato e' sospensiva potestativa e non e' indicato il termine per l'adempimento, gli interessati possono adire l'autorita' giudiziaria perche' fissi questo termine.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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