Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400988

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-01-31, n. 202400988
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400988
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 00988/2024REG.PROV.COLL.

N. 05138/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5138 del 2022, proposto da Terna Rete Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

contro

Z A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, D L, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06423/2022.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Z A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2023 il Cons. L F e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. Il dott. Amleto Z è proprietario di un’unità immobiliare, attualmente adibita a deposito, sita nel Comune di Argegno, in via Pizzo Gordona, identificata dai mappali 717, 718, 740, 777, 2351, 2353, 2355, 2357 del catasto comunale, che utilizza per scopi ludici con il proprio nucleo familiare;

Il fondo di proprietà di Z dista dal centro del paese di Argegno circa 400 mt. e la zona è provvista dei servizi ed urbanizzazione primaria, quali la rete dell’acquedotto, la rete elettrica, il telefono, la rete fognaria, la rete gas metano.

L’area in esame è qualificata, sotto il profilo urbanistico, come zona di espansione del centro abitato ed esprime una volumetria assentibile ad uso residenziale di circa 850 mc di volume, come da Certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Argegno e prodotto nel giudizio di primo grado.

2. Il dott. Z lamenta che le descritte potenzialità edificatorie risultano paralizzate dalla presenza di un elettrodotto ad alta tensione e, in particolare, da due tralicci da 132 kW, che precluderebbero la possibilità di dar corso all’edificazione della propria casa di abitazione ovvero, in alternativa, di vendere il terreno di proprietà, determinando di fatto un azzeramento del valore fondiario dell’area.

3. Per tale ragione, il dottor Z avviava un’interlocuzione con Terna Rete Italia s.p.a, proprietaria delle strutture, al fine di individuare possibili soluzioni dirette allo spostamento dell’elettrodotto e/o dei relativi sostegni.

3.1. Terna Rete Italia replicava che lo spostamento non era attuabile a causa di ragioni tecniche.

3.2. In particolare, con successive comunicazioni, Terna Rete Italia precisava che sull’area di proprietà del dott. Z insisteva una servitù di elettrodotto risalente al 1925, data di messa in esercizio della linea, a favore della società elettrica interregionale cisalpina, dante causa di Terna Rete Italia spa e che, comunque, l’elettrodotto in parola attraversava il fondo da oltre 80 anni in maniera del tutto visibile, consentendo la chiara percezione dell’esistenza della servitù.

3.3. Il dott. Z, con successiva comunicazione,

contro

-replicava che la servitù in esame si riferiva esclusivamente al mappale 717, e sottolineava l’assenza di servitù trascritte in relazione ai mappali 740, 2351 e 2353 sui quali insistono i tralicci. Ulteriormente evidenziava che il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 maggio 1925, n 4130, era diretto al solo mantenimento della linea e, per tale motivo, non precludeva anche diverse e più idonee soluzioni tecniche. Rappresentava, inoltre, che gli accertamenti condotti da Terna Rete Italia spa avevano determinato l’emersione della fattibilità tecnica dello spostamento dell’elettrodotto, e che, cionondimeno, Terna Rete Italia spa aveva chiarito che tale spostamento sarebbe potuto avvenire solo con oneri a carico del proprietario del fondo.

Infine, sottolineava che Terna non aveva eseguito verifiche specifiche in relazione alla richiesta di spostamento dei tralicci, i quali, peraltro, presentavano segni di ammaloramento con conseguenti correlati pericoli per la staticità dell’elettrodotto stesso.

4. Sulla scorta di tali motivi il dott. Z agiva dinanzi al T.a.r per il Lazio per chiedere, l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di elettrodotto e la conseguente condanna di Terna Rete Italia spa allo spostamento dei tralicci, nonché il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mantenimento del predetto elettrodotto.

In subordine, richiedeva che, ove fosse nondimeno accertata l’effettiva sussistenza di una servitù sui terreni di sua proprietà, la condanna ex art. 1068 c.c. di Terna Rete Italia spa alla sua traslazione ed al risarcimento dei danni derivanti dal mantenimento dell’elettrodotto e dal conseguente deprezzamento commerciale dell’area. In via istruttoria, instava affinché venisse disposta verificazione o CTU volta ad illustrare lo stato dei luoghi, la successione temporale degli atti e/o il valore dei terreni ai fini risarcitori.

5. Si costituiva nel giudizio di primo grado Terna Rete Italia spa, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva.

5.1 Terna Rete Italia spa, in particolare, sottolineava di non essere titolare dell’elettrodotto in questione, assumendo che la relativa titolarità facesse capo a Terna spa, nella sua qualità di concessionaria dell’attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi del decreto legge 79/99.

5.2. Nel merito, contestava la fattibilità tecnica dell’intervento di spostamento dei tralicci, in quanto la variante proposta implicava un avvicinamento delle linee ad alta tensione ai terreni confinanti, di proprietà di soggetti terzi, rispetto ai quali non sussisteva un analogo diritto di servitù, oltre a un incremento di intensità del campo magnetico, tale da superare il limite di qualità previsto dalla Legge quadro 36/2001.

Il T.ar., con ordinanza del 6.12.2021, n. 2562, dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata da Terna Rete Italia, rilevava la necessità di integrare il contraddittorio in favore anche di Terna s.p.a, rimettendo, a tal fine, in termini il ricorrente, ex art. 37 c.p.a., per la conseguente necessaria integrazione del contraddittorio.

8. All’esito dell’adempimento del prescritto incombente, si costituiva nel giudizio di primo grado Terna s.p.a., la quale formulava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva di accertare l’avvenuta usucapione del diritto di servitù.

8.1. Terna spa evidenziava, in via preliminare, di essere titolare di tutte le attività, funzioni, beni rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Gestore della Rete elettrica in forza del

DPCM

11.5.2004 e di essere divenuta titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale.

8.2. Sottolineava, fornendone prova documentale, come nella rete di trasmissione rientrassero anche le linee elettriche oggetto di causa e assumeva l’infondatezza del ricorso innanzitutto in ragione dell’affermata maturazione del termine utile all’usucapione della servitù in parola.

8.3. Ulteriormente eccepiva l’intervenuta prescrizione delle domande proposte dalla ricorrente.

8.4. Nel merito evidenziava che l’elettrodotto in parola rientrasse nella categoria della rete elettrica nazionale e che, per tale ragione, la relativa traslazione avrebbe imposto il conseguimento di autorizzazioni amministrative ed atti di assenso da parte dei proprietari di terreni limitrofi, specificando, altresì, che il mappale indicato dal ricorrente, quale area suscettibile di utilizzo per la riallocazione degli elettrodotti, sarebbe del tutto insufficiente, e quindi non idoneo, ai sensi della disciplina di cui all’art. 122 del R.D. 1775/33.

Inoltre, a tal riguardo, ulteriormente osservava che la traslazione avrebbe potuto arrecare nocumento all’economia nazionale, sotto il profilo della corretta esecuzione del trasporto dell’energia elettrica.

8.5. Infine, aggiungeva che le ipotesi progettuali avanzate dal ricorrente si rivelavano, sotto un profilo tecnico, approssimative e comunque tali da imporre il coinvolgimento di fondi di proprietà di soggetti terzi.

9. Terna spa formulava, inoltre, sempre in via riconvenzionale, domanda volta all’accertamento in suo favore della servitù volontaria di elettrodotto sui terreni di proprietà del dott. Z.

Evidenziava, a tal proposito, l’esistenza di una servitù volontaria di passaggio di linee elettriche accordata in forma scritta sin dal 1925, con conseguente non applicabilità al caso oggetto di esame della fattispecie di cui per all’art. 122 del TU n.1175/33.

In via subordinata chiedeva che venisse costituita una servitù coattiva ex art. 1056 c.c. di identico contenuto a quella esistente di fatto.

10. Con sentenza 19 maggio 2022 n. 6463, il T.a.r ha accolto il ricorso, in base alla considerazione per cui, non emergendo dagli atti concessori versati in giudizio, l’apposizione espressa di alcun vincolo di inamovibilità dei tralicci, dovrebbe trovare applicazione l’art. 122 del TU n.1175/1933 che accorda al proprietario del fondo, che necessiti di operare interventi edilizi sul fondo e che metta a disposizione dell’ente proprietario delle reti un’area alternativa di proprietà, il diritto potestativo ad ottenere dal titolare del fondo dominante lo spostamento dello stesso senza dover sostenere alcun costo.

10.1. Sulla base di tale argomento il T.ar. ha concluso nel senso che “ compete all’Ente – sulla base delle condizioni date ed in ossequio alla normativa-attivare ogni iniziativa procedurale idonea all’individuazione di una soluzione che garantisca il contemperamento dell’esplicazione delle pretese proprietarie del titolare del fondo servente con la piena funzionalità dell’impianto, previo vaglio di tutti i profili amministrativi tecnici ed autorizzativi necessari a garantire l’efficiente continuità alla gestione dell’infrastruttura energetica e conseguente adozione dei provvedimenti in merito ”.

11. Contro tale sentenza Terna Rete Italia Spa ha proposto appello per chiederne la riforma sulla scorta dei seguenti motivi:

1) omessa pronuncia su domande proposte dalle parti;

2) conseguente necessaria disamina della (intera) domanda riconvenzionale proposta da Terna spa.;

3) erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento di intervenuto acquisto per usucapione. – Violazione degli artt.1158 e ss. c.c. e dell’art.1141 c.c.

4) erroneità, sotto distinto profilo, della pronuncia di rigetto della domanda di accertamento della intervenuta usucapione. – Distinta violazione degli artt.1158 e ss. c.c. e dell’art.1141 c.c.;

5) in ulteriore subordine, necessario esame della domanda riconvenzionale volta a conseguire pronuncia costitutiva di servitù coattiva di elettrodotto ex art. 1056 c.c. – Conseguente riforma, in parte qua, della sentenza di I grado;

6) difetto di giurisdizione sulla domanda [accolta] del Ricorrente volta a conseguire lo spostamento dell’elettrodotto;

7) in ogni caso: violazione e falsa applicazione dell’art.122 TU 1775/1933, nonché degli art.645 c.c. del 1865 e dell’art.1068 c.c. del 1942 e dell’art.14 R.D. 642/1895. – Violazione dell’art.11 delle preleggi (irretroattività della legge);

8) violazione e falsa applicazione, sotto distinto profilo, dell’art.122 TU 1775/1933, nonché degli artt.14 RD 642/1895, 645 c.c. del 1865 e 1068 c.c. del 1942. – Erronea considerazione dei fatti di causa. – Erronea considerazione della situazione in fatto in punto di sussistenza di soluzioni alternative per collocare l’elettrodotto.

11.2. Si è costituito nel presente procedimento il Signor Z, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

11.3. Il Collegio, con l’ordinanza n. 10203/2022, ha disposto una verificazione, al fine di accertare “ esaminata la consistenza della servitù di elettrodotto presente sui terreni di proprietà del signor Amleto Z, si stabilisca in che misura sia possibile attenuarne gli effetti utilizzando diverse particelle catastali del terreno di proprietà del signor Z, evidenziando quali siano le eventuali difficoltà tecniche presenti nelle soluzioni astrattamente prospettabili ”.

11.4. In vista dell’udienza camerale del 21 dicembre 2023, le parti hanno depositato memorie con le quali hanno chiarito e ulteriormente argomentato la fondatezza delle rispettive posizioni difensive.

11.5. All’udienza camerale del 21 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

12. I primi 7 motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati per le ragioni che seguono.

13. Va preliminarmente esaminato il sesto motivo con il quale si assume il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, cui peraltro si presentano strettamente collegati i motivi dal numero 1 al numero 4, che fanno leva su un presunto acquisto della servitù per usucapione.

13.1. I motivi non sono fondati.

La premessa da cui muove la parte appellante è quella secondo cui, nel caso di specie, verrebbe in rilievo un acquisto per usucapione ventennale della servitù di elettrodotto.

Da siffatta premessa discenderebbe il corollario per cui l’accertamento in via principale dell’usucapione apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ciò in base all’orientamento interpretativo che riconosce la giurisdizione del giudice ordinario allorquando, come avvenuto nel caso in esame, l’usucapione è stata fatta valere, in primo grado, non mediante una semplice eccezione (riconvenzionale), ma con una domanda riconvenzionale di accertamento dell’esistenza del diritto di proprietà (Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 2022, n. 3922;
Cons. giust. amm. 6 luglio 2020, n. 539;
Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2017, n. 4888;
Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2016, n. 3415).

13.2.

Tali condivisibili principi, che in astratto la Sezione condivide, non sono tuttavia applicabili al caso in esame, nel quale viene in rilievo, per quanto si dirà oltre, una servitù coattiva, la quale, secondo un condivisibile orientamento dottrinale e giurisprudenziale, non è suscettibile di essere acquisita per usucapione.

I modi di costituzione delle servitù volontarie possono essere negoziali e non negoziali. Infatti, le servitù prediali, ai sensi dell’art. 1058 c.c., possono costituirsi a titolo derivativo, mediante in negozio giuridico (contratto o testamento), ovvero, ai sensi dell’art. 1061, c.c., a titolo originario (usucapione e destinazione del buon padre di famiglia), mentre, nel caso di servitù coattive, mediante un negozio giuridico, con sentenza o con atto amministrativo, in adempimento di un obbligo legale.

A differenza delle servitù volontarie, le quali possono avere ad oggetto qualsiasi utilità, purché volta a vantaggio del fondo dominante (c.d. atipicità contenutistica), le servitù coattive sono caratterizzate dal requisito della stretta tipicità, in quanto i relativi presupposti applicativi e il loro contenuto sono rigorosamente predeterminati dalla legge, e non sono rimessi, né all’autonomia contrattuale dei privati, né alla discrezionalità del giudice.

Le servitù coattive, pertanto, pur potendo nascere da un contratto, quando si accerta in concreto che esso non è sintomo di una volontà di costituzione di una servitù volontaria, devono corrispondere ad una delle fattispecie legali previste dal legislatore ( ex pluribus , cfr. Cass. 25 gennaio 1992, n. 820).

La servitù di elettrodotto appartiene al genere delle servitù coattive ed è disciplinata, oltre che dall’art.1056 c.c., dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

L’art. 1056, c.c., il cui titolo reca “ passaggio di condutture elettriche , prevede che: “ Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia ”.

L’art. 115 del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce che:

Col decreto di autorizzazione possono essere dichiarate di pubblica utilità le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quanto altro serva all'impianto ed all'esercizio della trasmissione e richieda una occupazione definitiva delle zone interessate dall'impianto ”.

Il successivo art. 119 prevede che: “ Ogni proprietario è tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione dall'autorità competente .

L’art. 120, stabilisce, inoltre che: “ Le condutture elettriche che debbono attraversare zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tramvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato, o che debbono attraversare zone adiacenti agli aeroporti o campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi, o quelle che debbono passare su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che debbono attraversare beni di pertinenza dell'autorità militare o appoggiarsi ad essa non possono essere autorizzate in nessun caso se non si siano pronunciate in merito le autorità interessate.

Per le modalità di esecuzione e di esercizio delle linee e degli impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi atti di sottomissione con le competenti autorità ”.

Il successivo art. 121 prevede che:

La servitù di elettrodotto conferisce all'utente la facoltà di:

a) collocare ed usare condutture sotterranee od appoggi per conduttori aerei e far passare conduttori elettrici su terreni privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi le cabine di trasformazione o di manovra necessarie all'esercizio delle condutture;

b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei all'esterno dei muri o facciate delle case rivolte verso le vie e piazze pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i lavori siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per garantire la sicurezza e l'incolumità, sia per arrecare il minimo disturbo agli abitanti .

Da tale servitù sono esenti le case, salvo le facciate verso le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie delle case attinenti:

c) tagliare i rami di alberi, che trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con movimento, con la caduta od altrimenti, causare corti circuiti od arrecare inconvenienti al servizio o danni alle condutture ed agli impianti;

d) fare accedere lungo il tracciato delle condutture il personale addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere i lavori necessari.

L'impianto e l'esercizio di condutture elettriche debbono essere eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle vie e piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di analoga servitù sul medesimo fondo, nonché alle condizioni dei fondi vicini e all'importanza dell'impianto stesso.

Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono o saranno stabilite per il regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche .

L’art. 122 stabilisce, infine, che: “ L'imposizione della servitù di elettrodotto non determina alcuna perdita di proprietà o di possesso del fondo servente . Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in tutto a carico del proprietario di esso. Il proprietario non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più incomodo. Del pari l'utente non può fare cosa alcuna che aggravi la servitù. Tuttavia, salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate all'atto della costituzione della servitù, il proprietario ha facoltà di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell'esercente medesimo. In tali casi il proprietario, deve offrire all'esercente, in quanto sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitù. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può essere parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce per lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo .

13.3. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, la coattività della servitù non deriva tanto dalla natura autoritativa della fonte quanto piuttosto dalla obbligatorietà legale della sua costituzione. Il diritto di ottenere la costituzione della servitù implica un obbligo legale di contrarre a carico del proprietario del fondo destinato ad essere servente. La servitù assume, pertanto, natura coattiva quando è costituita in attuazione di un obbligo di legge.

La giurisprudenza riconosce che quella contemplata dagli artt. 102 e ss. T.U. n. 1775/1933 è una servitù coattiva in senso stretto, laddove, come è avvenuto nel caso in esame, si realizza la fattispecie per cui il fondo dominante è lo stabilimento che produce e distribuisce l'energia elettrica (e non il fondo al quale l'energia elettrica viene fornita), mentre il fondo servente è quello attraversato dalle condutture aeree e sotterranee, attraverso le quali viene fatta passare la corrente elettrica.

Il presupposto (implicito) per il sorgere del diritto alla costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto è la mancanza delle condutture e degli impianti occorrenti per fornire a un determinato fondo l’energia elettrica di cui questo necessita. Affinché possa sorgere il diritto alla costituzione di una servitù coattiva di elettrodotto è, in primo luogo, necessario che il fornitore dell’energia abbia ottenuto (a norma degli artt. 107 ss. del t.u.) dalla competente autorità amministrativa l’autorizzazione (temporanea o permanente) senza la quale non si può legittimamente procedere all’impianto di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Una volta emanato il relativo decreto, sorge (ai sensi del citato art. 119 del t.u), in capo al soggetto che lo ha richiesto, il diritto di ottenere la costituzione della servitù coattiva a carico dei fondi che (in conformità a quanto previsto dallo stesso decreto di autorizzazione) devono essere attraversati dalle linee destinate a condurre energia elettrica al fondo che ne è privo, e a favore del fondo in cui si trova lo stabilimento di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui egli è proprietario (cfr. Corte di Cassazione n.74/2078).

14. Quando, come nel caso di specie, viene in rilievo una servitù coattiva, secondo un condivisibile orientamento dottrinale e giurisprudenziale, non può, in radice, operare l’istituto dell’usucapione.

Ciò, in quanto la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge conferisce al proprietario del fondo il diritto ad ottenere coattivamente la costituzione della servitù, mentre un eventuale acquisto per usucapione si porrebbe in contrasto con un dovere legalmente imposto (Cass. 28 aprile 1994, n. 4036).

Tale conclusione costituisce, pertanto, un corollario del principio di stretta tipicità che connota le servitù coattive.

Alle medesime conclusioni, sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, è giunta anche una più risalente decisione della Corte di Cassazione, secondo la quale, non essendo configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella tipica prevista e regolata dal testo unico del 1933, la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione sarebbe sempre da considerarsi una coattiva, e come tale soggetta alla disciplina del predetto testo unico.

Dalla inconfigurabilità della usucapione di una servitù coattiva discende, pertanto, il rigetto della sollevata questione di giurisdizione e dei predetti motivi che muovono dalla non configurabile premessa di un avvenuto acquisto della servitù di elettrodotto per usucapione.

14.1. Le considerazioni finora formulate - unitamente a quanto di seguito esposto - sorreggono anche la riscontrata infondatezza dei motivi sesto e settimo con i quali si assume la configurabilità, nel caso in esame, di una servitù volontaria di passaggio di linee elettriche accordata in forma scritta sin dal 1925, con conseguente non applicabilità al caso oggetto di esame della fattispecie di cui per all’art. 122 del TU n.1175/33, ovvero, di una servitù coattiva ex art. 1056 c.c. di identico contenuto a quella esistente di fatto.

Quanto alla asserita formazione di una servitù volontaria, la Sezione rileva che tale fattispecie non trova riscontro nella documentazione in atti, dalla quale, di contro, si ricava che lo stesso decreto autorizzativo alla variante dell’elettrodotto esplicitamente richiama espressamente gli artt. 122 e 125 del Testo Unico 11.12.1933, n° 1775.

Con riferimento alla asserita formazione di una servitù coattiva diversa da quella di elettrodotto di cui agli artt. 122 e 125 del citato, si osserva che, quando, come si è verificato nella fattispecie in esame, sussistono i presupposti di fatto che rendono ex lege necessaria la costituzione di una servitù di elettrodotto, non è possibile ipotizzare, come fa la parte appellante, la costituzione di una servitù coattiva esclusivamente ai sensi dell’art. 1056 c.c., atteso che quest’ultima disposizione, come emerge dal suo tenore letterale, non rappresenta una fattispecie autonoma, ma, una norma in bianco, il cui precetto deve essere completato da una espressa previsione legale, che, nel caso in esame, va ravvisata nei citati articoli del Testo Unico 11.12.1933, n° 1775.

15. Ciò premesso, la regola generale, posta dall'art. 122 del testo unico n. 1775/1933, è quella secondo la quale la servitù per la installazione di linee elettriche è tendenzialmente di carattere amovibile, e cioè comporta il diritto potestativo per il proprietario del fondo di ottenere, a carico del titolare del fondo dominante (esercente l’elettrodotto), lo spostamento della linea, purché il proprietario stesso offra, a tal fine, un altro luogo adatto all'esercizio della servitù.

15.1. Due sono le fattispecie, al ricorrere delle quali, l’ordinamento deroga a tale regime ordinario.

La prima ipotesi è di fonte negoziale: lo stesso art. 122, testo-unico n. 1775 del 1933, prevede la possibilità di costituire una servitù inamovibile, allorquando, con una apposita pattuizione, e quindi con il consenso del proprietario del fondo asservito, quest'ultimo abdica al diritto di conseguire lo spostamento dell'elettrodotto.

La seconda è di fonte normativa: l'art.9, d.P.R. 342/1965, prevede che la costruzione da parte dell'ENEL di elettrodotti a tensione uguale o superiore a 220 kV sono inamovibili ope legis , con conseguente inapplicabilità del diritto di spostamento di cui al citato art. 122 del testo unico del 1933.

15.2. Al di fuori di tali eccezioni, non è contemplata, contrariamente a quanto assume l’odierna appellante, l’imposizione di una servitù inamovibile in via autoritativa, in quanto ciò comporterebbe la sottrazione al proprietario del diritto a lui garantito dallo stesso art. 122.

Ne discende che il regime di traslazione di una servitù di elettrodotto, al di fuori delle eccezioni sopra enucleate, deve ritenersi ammissibile esclusivamente in base al regime normativo prefigurato dall’art. 122, che prevede, come anticipato, la facoltà di spostamento della linea condizionata alla individuazione, ad opera del proprietario del fondo servente, di un altro luogo parimenti idoneo all'esercizio della servitù.

15.3. La ragione giustificativa dell’art. 122 si rinviene nella volontà legislativa di evitare che l’esistenza di una servitù di elettrodotto comporti un integrale svuotamento della facoltà e dei poteri del proprietario, impedendogli di effettuare lavori di innovazione, costruzione e ristrutturazione. In tali casi, pertanto, il proprietario del fondo può pretendere dal gestore della rete elettrica la rimozione dei cavi o la loro diversa collocazione, a condizione che garantisca un’alternativa idonea all’esercizio della servitù, e dunque, nella sostanza, il reperimento di un passaggio parimenti efficace per i cavi elettrici all’interno del proprio immobile.

Al ricorrere delle predette circostanze, il privato non è tenuto ad alcun indennizzo o rimborso per lo spostamento dei cavi o per il loro interramento. In tal modo, la normativa in esame, nel tentativo di raggiungere un ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in conflitto, garantisce il servizio di passaggio di linee elettriche nel rispetto del principio di proporzionalità, consentendo al privato, una volta assolta la condizione sopra indicata, di potere svolgere l’attività innovativa sul proprio, a prescindere dal consenso del proprietario del fondo dominante e senza alcun onere economico, con conseguente ri-espansione delle sue facoltà dominicali di godimento.

In tale direzione è orientata anche la più recente giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “ L’art. 122 t.U. n. 1775 del 1933, che prevale sui principi generali del codice civile, costituisce norma di equilibrio tra le contrapposte esigenze del gestore, dell’utente finale e del proprietario del fondo su cui grava la relativa servitù, al quale è concessa la facoltà di usare liberamente il proprio fondo, anche quando ciò comparti la rimozione o lo spostamento dell’elttrodotto, alvo l’obbligo di offrie, ove possibile, un percorso alternativo per la conduttura elettrica” (cfr. Cassazione civ., sez II, Ordinanza, 13/06/2022, n. 19037).

15.4. In conclusione, la disposizione in esame subordina l’esercizio del predetto diritto alla condizione che il proprietario del fondo servente garantisca un’alternativa equipollente all’esercizio della servitù, con passaggio parimenti efficace per i cavi all’interno del proprio immobile.

16. Proprio in applicazione di quest’ultimo principio deve, allora, trovare accoglimento l’ottavo motivo di gravame, nei termini di seguito esposti.

16.1. Con l’ottavo motivo si assume l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui giunge alla conclusione per cui il signor Z ha offerto un’alternativa concretamente idonea alla realizzazione dello spostamento dei tralicci della linea elettrica.

In particolare, viene censurata l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui: “ Il ricorrente, dal canto suo, non solo ha – come detto – diligentemente messo a disposizione dei resistenti un’area di proprietà sulla quale operare la traslazione, ma ha altresì presentato a Terna delle possibili soluzioni tecniche. ”.

16.2. Ad avviso della parte appellante, il T.a.r – senza compiere alcun accertamento tecnico (come pure la materia e l’oggetto delle controversia avrebbero imposto) – è giunto alla conclusione per cui “ Le resistenti, per converso, si sono limitate dapprima ad esplicitare la presenza di generici elementi ostativi alla traslazione salvo poi, nell’imminenza dell’udienza di merito, depositare una relazione che nella sostanza riproduce nel dettaglio tali profili limitandosi ad una analisi delle soluzioni proposte per giungere alla loro reiezione in ragione dell’affermata “infattibilità”.

Viene, a tal riguardo, sottoposto a censura anche l’ulteriore passaggio argomentativo con il quale, nella sentenza impugnata, si afferma che “ Appaiono, tuttavia, non persuasive le problematiche rappresentate dalle resistenti in ordine alle necessarie autorizzazioni amministrative da conseguirsi al fine di dare corso alla traslazione, attenendo tali aspetti a profili differenti rispetto a quelli del rispetto del dettato normativo che accorda -come detto- una pretesa potesta-tiva in capo al proprietario del bene.

Peraltro, proprio il radicarsi della giurisdizione amministrativa in una simile controversia si riconnette al fatto che lo sposta-mento dell’elettrodotto “comporti di necessità l’adozione di provvedimenti di diversa modulazione della rete elettrica” (cfr. Cass. ss.uu. 17323/2017 cit) presupponente i necessari provvedimenti autorizzativi.

Né, appaiono dirimenti le conclusioni rassegnate nella relazione commissionata nell’imminenza dell’udienza di merito;
ciò sia in quanto la relazione si limita – come detto- a confutare la attuabilità delle soluzioni proposte dal ricorrente senza offrire –per converso- un quadro propositivo delle alternative percorribili, sia perché si richiamano ad affermate problematiche tecniche-autorizzative che, tuttavia, non appaiono preclusive dell’avvio dei necessari iter funzionali a rendere conformi tali iniziative alla norma di legge e, al contempo, a garantire l’esplicazione delle prerogative proprietarie dell’esponente.””

Ad avviso della società appellante, quest’ultimo assunto renderebbe evidente l’errore di prospettiva in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, allorquando ha posto a come a carico di Terna spa l’onere di dimostrare la inidoneità della soluzione tecnica proposta.

16.3 Inoltre, sempre a giudizio della parte appellante, con distinto errore di diritto, il T.a.r avrebbe fondato la pronuncia di accoglimento anche sul rilievo che Terna non avrebbe offerto “ un quadro propositivo delle alternative percorribili ”, dimenticandosi che il titolare della servitù non è tenuto, in base alla legge, a offrire né ad indicare alcuna ‘alternativa percorribile.

16.4. Infine, secondo la parte appellante, la soluzione proposta dal signor Z non sarebbe praticabile in quanto i terreni offerti non sarebbero idonei alla traslazione e alla realizzazione del nuovo impianto.

17. Di contro, il dott. Z sostiene, nei suoi scritti difensivi, che la linea di cui si chiede la traslazione risulterebbe essere secondaria e coassiale ad altre esistenti sui medesimi mappali e in quelli finitimi, e quindi tale da rendere possibile lo spostamento in area indicata dallo stesso Dott. Z o l’“appoggio” ad altra linea esistente a pochi metri.

In tale diversa prospettiva, si assume che la stessa parte appellante ammetterebbe, alla pag. 5 della memoria 6 settembre 22, che la rete Elettrica Nazionale è interamente interconnessa, da cui discenderebbe l’implicita, ulteriore, ammissione che anche la traslazione delle potenze avviene normalmente su elettrodotti coassiali come quelli presenti nel caso in esame, che permetterebbero di “svicciare” le potenze fornite su altro traliccio presente nella zona, senza alcun rischio di venir meno alla normale fornitura.

A sostegno dell’assunto la parte appellata evidenzia che Terna spa (come si legge sul relativo sito internet) avrebbe provveduto alla demolizione nel periodo 2010/2021 di oltre 1.320 km di linee elettriche.

Muovendo da tali considerazioni la parte appellata giunge alla conclusione per cui sarebbe tecnicamente possibile la disattivazione della linea di elettrica, in esame, e il successivo spostamento presso tralicci esistenti in aree vicine.

18. Il Collegio, come anticipato nella parte in fatto, ha disposto una verificazione al fine di accertare se “ esaminata la consistenza della servitù di elettrodotto presente sui terreni di proprietà del signor Amleto Z, si stabilisca in che misura sia possibile attenuarne gli effetti utilizzando diverse particelle catastali del terreno di proprietà del signor Z, evidenziando quali siano le eventuali difficoltà tecniche presenti nelle soluzioni astrattamente prospettabili ”.

17.1 In via preliminare deve rilevarsi che la verificazione è stata eseguita nel rispetto delle regole del contraddittorio.

Il verificatore ha, in sintesi, accertato che:

- la rimozione dei tralicci esistenti e il loro spostamento intaccherebbe inammissibilmente la proprietà di terzi;

- nella valutazione costi-benefici dell’eventuale operazione di rimozione dei sostegni, potrebbero generarsi possibili danni per l’interesse pubblico in quanto eventuali lavori di rimozione dei sostegni dovranno far fronte all’esigenza di garantire la piena fruibilità del servizio elettrico durante l’esecuzione, richiedendo nuovi assetti di rete e riconfigurazioni che potranno avere impatti perfino sul prezzo di mercato dell’energia elettrica e richiedere l’acquisto di quantità di servizi ancillari di sistema;

- che tale operazione non risponde ad esigenze del sistema energetico.

17.2. Dalla verificazione disposta emerge, in altri termini, l’impossibilità di realizzare l’intervento richiesto dal signor Z se non alla inammissibile condizione di dover interessare la proprietà di terzi l’assenza di un loro consenso.

Riscontra l’assunto il passo della verificazione nel quale si afferma che: “ La minimizzazione degli effetti della servitù di elettrodotto nella proprietà del sig. Z utilizzando diverse particelle catastali del terreno di proprietà del sig. Z, senza influenzare in alcun modo porzioni di elettrodotto che insistono su particelle catastali di proprietà di altri è, ovviamente, impossibile. Qualunque azione sull’elettrodotto nel terreno del sig. Z implica interventi nelle proprietà di altri e quindi, potenzialmente, la necessità di ottenere specifiche autorizzazioni dal momento che l’intervento, non essendo originato da esigenze di pubblica utilità, non potrebbe essere sostenuto da espropri e, in ragione della natura dell’intervento, la necessità di ottenere la concessione di nuove servitù.

Seguendo questo filo di ragionamento la risposta al quesito avrebbe dovuto essere: non esistono soluzioni tecniche che, utilizzando particelle diverse del terreno del sig. Z, possano minimizzare l’effetto della servitù di elettrodotto e non influenzino particelle non di proprietà del sig. Z nelle quali esiste una servitù per il medesimo elettrodotto.

Essendo questa considerazione evidentemente scontata dal momento che l’elettrodotto è un unicum , la Relazione vuole individuare quale, fra le azioni tecnicamente e amministrativamente plausibili, possa avere la possibilità di contemperare la riduzione degli effetti della servitù sul terreno di proprietà del sig. Z e l’impatto sulla restante parte degli elettrodotti e le relative servitù considerando non solo le problematiche relative alle servitù stesse ma anche quelle correlate all’eventuale processo autorizzativo, particolarmente complesso in un’area ricca di vincoli ambientali e paesaggistici.

18. Le controdeduzioni formulate nella memoria di replica dalla parte appellante non possono condividersi nella misura in cui, concentrandosi esclusivamente in una lettura alternativa delle conclusioni del verificatore (non coerente con il significato fatto palese dalle parole in essa contenute), o su aspetti del tutto inconferenti, come quello per il quale la richiesta di spostamento/interramento dei due tralicci sarebbe stata fatta propria dalla amministrazione comunale e oggetto di precisazioni anche da parte della provincia di Como, non sono in alcun modo idonee a confutare l’assorbente considerazione per cui lo spostamento dei tralicci potrebbe realizzarsi solo mediante uno sconfinamento nei fondi di proprietà di terzi.

19. In conclusione, avuto riguardo a quanto accertato, all’esito di un corretto percorso di analisi dal verificatore, la variante di tracciato delle linee comporterebbe, in ogni caso, l’interessamento di terreni appartenenti a terzi, rispetto ai quali non esiste alcuna servitù, con conseguente oggettiva mancanza di altri luoghi idonei per lo spostamento.

Alla luce di quanto osservato, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, l’intervento di modifica della servitù di elettrodotto auspicato dalla parte appellata, valutato nella sua complessità, si discosta in maniera rilevante dal modello normativo contenuto nel citato art. 122 del TU 1175/1933 e, per tale ragione, non può trovare adeguata tutela giuridica.

20. L’accoglimento, nei limiti indicati, del ricorso in appello implica la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

21. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

22. Le spese relative alla verificazione, poste anch’esse a carico della parte appellata, verranno liquidate con separato decreto a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del verificatore.

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