Articolo 1427 del Codice civile

Art. 1427.

(Errore, violenza e dolo).

Il contraente, il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo, puo' chiedere l'annullamento del contratto secondo le disposizioni seguenti.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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