Articolo 780 del Codice civile
Art. 780.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))(40))
----------------AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))(40))
----------------AGGIORNAMENTO (40)
La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato articolo 780 del codice civile rispetto agli atti anteriori."