Articolo 2497 quater del Codice civile
Art. 2497-quater.
(( (Diritto di recesso). ))((Il socio di societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita attivita' di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso puo' essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella societa' per azioni o in quella a responsabilita' limitata. ))
(( (Diritto di recesso). ))((Il socio di societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento puo' recedere:
a) quando la societa' o l'ente che esercita attivita' di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attivita' che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della societa' soggetta ad attivita' di direzione e coordinamento;
b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attivita' di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso puo' essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio;
c) all'inizio ed alla cessazione dell'attivita' di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una societa' con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella societa' per azioni o in quella a responsabilita' limitata. ))
4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-10-26, n. 202006491Provvedimento:Leggi di più...- art. 14-bis d.lgs. 261/99·
- autorizzazione generale per i servizi postali·
- compatibilità con il diritto europeo·
- direzione e coordinamento tra società·
- diritti di difesa nel processo amministrativo·
- giurisprudenza della Corte costituzionale·
- giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea·
- principio di legalità e determinatezza delle norme sanzionatorie·
- principio di ragionevole durata del processo·
- principio di tassatività delle sanzioni amministrative·
- responsabilità delle società per le azioni dei terzi·
- rinvio nel processo amministrativo·
- sanzione amministrativa·
- violazione degli obblighi informativi
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-10-26, n. 202006490Provvedimento:Leggi di più...- attività di direzione e coordinamento·
- autorizzazione generale per servizi postali·
- direttiva 97/67/CE·
- principio di legalità e tassatività delle sanzioni·
- principio di ragionevolezza e proporzionalità·
- responsabilità delle società di franchising·
- responsabilità per omesso controllo·
- rinvio nel processo amministrativo·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- violazione degli obblighi informativi