Articolo 1069 del Codice civile

Art. 1069.

(Opere sul fondo servente).

Il proprietario del fondo dominante, nel fare le opere necessarie per conservare la servitu', deve scegliere il tempo e il modo che siano per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

Egli deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge.

Se pero' le opere giovano anche al fondo servente, le spese sono sostenute in proporzione dei rispettivi vantaggi.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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