Articolo 1 del Codice civile

CODICE CIVILE


Art. 1.

(Capacita' giuridica).

La capacita' giuridica si acquista dal momento della nascita.

I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

((IL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
Entrata in vigore il 21 ottobre 1947
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