Articolo 1779 del Codice civile
Art. 1779.
(Cosa propria del depositario).
Il depositario e' liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
(Cosa propria del depositario).
Il depositario e' liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.