Articolo 1814 del Codice civile

Art. 1814.

(Trasferimento della proprieta').

Le cose date a mutuo passano in proprieta' del mutuatario.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi