Articolo 253 del Codice civile
Art. 253.
((Inammissibilita' del riconoscimento.))((In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova))
((Inammissibilita' del riconoscimento.))((In nessun caso e' ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova))