Articolo 1280 del Codice civile

Art. 1280.

(Debito di specie monetaria avente valore intrinseco).

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se cosi' e' stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreche' la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se pero' la moneta non e' reperibile, o non ha piu' corso, o ne e' alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

Sentenze2


  • 1. TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2015-08-26, n. 201500264
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    • art. 25 del RD 1933 n. 1775·
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    • concessione di derivazione di acqua·
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    • demanio provinciale·
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    • espropriazione·
    • giurisdizione·
    • giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche·
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    • periculum in mora·
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    • spese di lite·
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