Articolo 452 del Codice civile

Art. 452.

(Mancanza, distruzione o smarrimento di registri).

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte puo' essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non e' ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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