Articolo 2753 del Codice civile

Art. 2753.

(( Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.))((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti))
Entrata in vigore il 30 agosto 1975

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