Articolo 1569 del Codice civile

Art. 1569.

(Contratto a tempo indeterminato).

Se la durata della somministrazione non e' stabilita, ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942
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