Articolo 1474 del Codice civile

Art. 1474.

(Mancanza di determinazione espressa del prezzo).

Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, ne' hanno convenuto il modo di determinarlo, ne' esso e' stabilito per atto della pubblica autorita' o da norme corporative, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore.

Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza piu' vicina.

Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, e' determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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