Articolo 1445 del Codice civile
Art. 1445.
(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).
L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).
L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
3. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-02-02, n. 202300142Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 CPA·
- compatibilità con fondi comunitari·
- concessione e revoca di contributi pubblici·
- difetto di giurisdizione·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- diritto soggettivo·
- eccesso di potere·
- economicità dell'azione amministrativa·
- efficienza amministrativa·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- interesse legittimo·
- principio di buona fede·
- trasparenza amministrativa·
- violazione del bando di concorso·
- violazione del corretto procedimento amministrativo
5. TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-03-22, n. 202200480Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- art. 37 DPR 380/2001·
- art. 3 legge 241/90·
- art. 6 DPR 380/2001·
- art. 93 L.R. Veneto n. 61/85·
- conformità urbanistica·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- manutenzione ordinaria·
- pergolato·
- perizia di stima·
- preesistenza manufatti·
- principio di buona fede·
- procedimento amministrativo·
- proporzionalità delle sanzioni·
- quantificazione delle sanzioni·
- ristrutturazione·
- sanzioni urbanistiche·
- tettoia·
- titoli edilizi