Articolo 1445 del Codice civile
Art. 1445.
(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).
L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
(Effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi).
L'annullamento che non dipende da incapacita' legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.