Articolo 774 del Codice civile

Art. 774.

(Capacita' di donare).

Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacita' di disporre dei propri beni. E' tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli articoli 165 e 166.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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