Articolo 658 del Codice civile

Art. 658.

(Legato di credito o di liberazione da debito).

Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

L'erede e' soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.

Entrata in vigore il 4 aprile 1942

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